Con l’ordinanza del 30 maggio 2025 il GUP del Tribunale di Firenze ha affermato un principio di rilevanza processuale particolarmente rilevante in materia di responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001: non è sufficiente la sola commissione del reato presupposto nell’interesse o vantaggio dell’ente, occorrendo, invece, anche la prova concreta delle carenze organizzative dell’ente, che il Pubblico Ministero ha l’onere di indicare in modo chiaro e puntuale.
L’accusa deve fondarsi su una contestazione specifica, non generica, delle disfunzioni strutturali nei presidi di controllo interno.
In particolare il PM deve:
Il Tribunale di Firenze ribadisce che la responsabilità dell’ente si fonda su un’effettiva carenza organizzativa, e non sulla mera estensione della responsabilità individuale.
Centrale è la prognosi postuma: il giudice deve valutare se un modello adeguato avrebbe potuto prevenire il reato. Senza questa verifica, l’imputazione è debole.
Il messaggio è chiaro: i Modelli 231 devono essere concreti, attuati e difendibili anche in sede processuale.
La sentenza va nella direzione da sempre propugnata dal G.R.A.L.E. Spin-off universitario e, se dal punto di vista processuale costituisce una garanzia per le imprese, dal punto di vista consulenziale stimola una ennesima riflessione: i modelli organizzativi adottati sono davvero efficaci? E, soprattutto, ciò è dimostrabile anche in sede processuale?