Focus

Di recente la Cassazione, con la sentenza n. 14343/2025, ha nuovamente ribadito un principio fondamentale in tema di risalita della responsabilità amministrativa da reato degli enti: far parte di un gruppo di imprese o di un’associazione temporanea di imprese non comporta l’automatica estensione della responsabilità per i reati commessi da altre società del gruppo.

Il caso

La vicenda riguarda una contestazione di frode aggravata mediante la fornitura di materiali non conformi al capitolato d’appalto per realizzazione del nuovo porto commerciale di Molfetta. L’autore del reato era un dipendente di una società appartenente a un raggruppamento temporaneo di imprese coinvolto nell’appalto pubblico, ma formalmente distinto dalla società direttamente esecutrice dei lavori. Nonostante tale distinzione, in primo grado la responsabilità era stata estesa anche alla società che aveva disposto il distacco del dipendente, ritenuta corresponsabile dell’illecito.

La Cassazione

Ritenendo insufficiente la motivazione dei giudici di merito, la Suprema Corte ha annullato la condanna: non è ammissibile fondare la responsabilità della società sulla mera presunzione della commissione del reato nel precipuo interesse dell’ente, solo perché mirava a ottenere un vantaggio patrimoniale illecito. È invece necessario dimostrare concretamente che la società abbia tratto un effettivo interesse o vantaggio dall’illecito, come richiesto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001.

In sintesi

In allegato il testo completo della sentenza