Di recente la Cassazione, con la sentenza n. 14343/2025, ha nuovamente ribadito un principio fondamentale in tema di risalita della responsabilità amministrativa da reato degli enti: far parte di un gruppo di imprese o di un’associazione temporanea di imprese non comporta l’automatica estensione della responsabilità per i reati commessi da altre società del gruppo.
Il caso
La vicenda riguarda una contestazione di frode aggravata mediante la fornitura di materiali non conformi al capitolato d’appalto per realizzazione del nuovo porto commerciale di Molfetta. L’autore del reato era un dipendente di una società appartenente a un raggruppamento temporaneo di imprese coinvolto nell’appalto pubblico, ma formalmente distinto dalla società direttamente esecutrice dei lavori. Nonostante tale distinzione, in primo grado la responsabilità era stata estesa anche alla società che aveva disposto il distacco del dipendente, ritenuta corresponsabile dell’illecito.
La Cassazione
Ritenendo insufficiente la motivazione dei giudici di merito, la Suprema Corte ha annullato la condanna: non è ammissibile fondare la responsabilità della società sulla mera presunzione della commissione del reato nel precipuo interesse dell’ente, solo perché mirava a ottenere un vantaggio patrimoniale illecito. È invece necessario dimostrare concretamente che la società abbia tratto un effettivo interesse o vantaggio dall’illecito, come richiesto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001.
In sintesi
- Non esiste alcun automatismo di responsabilità tra società dello stesso gruppo. La responsabilità dell’ente non può derivare da presunzioni o da un generico “interesse di gruppo”, ma richiede una prova puntuale della connessione tra il reato e l’interesse/vantaggio effettivo della singola società coinvolta;
- l’autore del reato deve essere un soggetto apicale dell’ente o persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di quest’ultimo, come previsto dall’articolo 5 del D. Lgs. n. 231/2001;
- in presenza di una causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la ritenuta impossibilità di una pronuncia di proscioglimento della persona fisica ai sensi dell’art. 129 c.p.p. non comporta automaticamente il ritenere provato il reato presupposto e l’illecito amministrativo della persona giuridica: è sempre e comunque necessario un autonomo percorso motivazionale che supporti l’esistenza, al di là del ragionevole dubbio, del reato presupposto stesso e degli altri elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.
In allegato il testo completo della sentenza