Loading...

Antiriciclaggio e reati tributari: dalla UIF nuovi indicatori di anomalia

Home - News - Novità - Antiriciclaggio e reati tributari: dalla UIF nuovi indicatori di anomalia

Antiriciclaggio e reati tributari: dalla UIF nuovi indicatori di anomalia

   

18 novembre 2020

AR- UIF

I diritti delle immagini appartengono ai rispettivi proprietari (che saremo lieti di indicare in caso di richiesta).

Dalle indagini giudiziarie e dall'analisi finanziaria integrata delle informazioni disponibili emerge sempre più forte il legame tra i fenomeni dell'evasione fiscale e del riciclaggio, la prima fungendo sovente da mezzo per il secondo: per precostituire fondi da reinserire nel circuito economico o per agevolare disegni criminosi più articolati (sul tema si veda anche la recente pubblicazione delle Raccomandazioni della Financial Action Task Force (FATF) sul riciclaggio globale e il finanziamento del terrorismo).

Le connessioni tra reati tributari e contesti di criminalità organizzata ovvero con fenomeni di estorsione e corruzione sono del resto sempre più frequenti, ma non costituiscono di certo una novità: l'evasione  fiscale e i reati tributari ricorrono infatti tra le condotte criminali presupposto di riciclaggio richiamate anche nel National Risk Assessment del 2018.

Al fine di facilitare la valutazione delle operatività sospette in materia fiscale, con comunicazione del 10 novembre 2020, l'Unità di informazione finanziaria (UIF) ha aggiornato e ampliato – in collaborazione con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate – gli schemi di comportamenti anomali adottati nel 2010 (comunicazione del 15.02.2010 in materia di frodi sull'IVA intracomunitaria) e 2012 (comunicazione del 23.04.2012 in tema di frodi fiscali internazionali e nelle fatturazioni).

Esprimendosi in tema di «Operatività connessa con illeciti fiscali», la UIF sottolinea che «(…) a schemi illeciti consolidati e ricorrenti si accompagnano forme di evasione innovative, anche complesse, nell'ambito delle quali ingenti flussi finanziari vengono trasferiti verso territori a fiscalità privilegiata o giurisdizioni opache e/o non cooperative, con legislazioni fiscali favorevoli o carenti sotto il profilo della trasparenza bancaria o societaria, allo scopo di nascondere capitali di origine illecita, schermare gli assetti proprietari, interrompere la tracciabilità dei flussi finanziari».

Dalle casistiche analizzate sono emersi, nello specifico, consolidati schemi operativi caratterizzati da giri di fondi tra persone fisiche e giuridiche collegate, prelevamenti di denaro contante da rapporti aziendali, false fatturazioni, transiti su rapporti personali di operatività apparentemente commerciale.

Sotto la lente della UIF, nella nuova versione degli indicatori pubblicati sul sito di Banca d'Italia:

frodi sull'IVA intracomunitaria;

frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale;

cessione di crediti fiscali fittizi (alert di riciclaggio di denaro sporco);

➢ utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b), D.lgs. 231/2007

I destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette (cd. SOS) nell'espletamento dei loro compiti devono avvalersi degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali predisposti ai sensi del D.lgs. 231/2007, art. 6, co.7, lett. b), i quali costituiscono un ausilio ai fini dell'individuazione delle possibili attività di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Viene precisato che ai fini del corretto adempimento dell’obbligo di segnalazione non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti gli elementi descritti negli schemi operativi; al tempo stesso il ricorrere di un singolo elemento costituisce condizione necessaria ma non sufficiente – se singolarmente considerata – per procedere a segnalazione. Per la corretta individuazione di ipotesi di operazioni sospette dovrà infatti emergere anche una concatenazione logico-temporale delle circostanze soggettive e oggettive riportate nei suddetti schemi, in modo tale da risultare funzionali a un’ipotesi di illecito fiscale.

I professionisti e la cessione di crediti fittizi. Se gli altri indici riguardano principalmente l'attività degli intermediari bancari e finanziari, lo schema sulla cessione di crediti fiscali fittizi si riferisce prevalentemente all'attività dei professionisti, che sono tra i possibili soggetti “coinvolti”, sia dal lato attivo, e dunque della collaborazione alle frodi (es.: mediante apposizione di visti di conformità e/o rilascio di certificazioni), che dal lato passivo, come controllori o soggetti destinatari di obblighi antiriciclaggio (SOS, adeguata verifica, ecc.). Oltre che dal monitoraggio sugli illeciti fiscali collegati a false fatturazioni e frodi IVA, i professionisti sono infatti interessati anche dal controllo delle operazioni di cessione di crediti fiscali vantati nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (notevolmente incrementatisi nel tempo in ragione dei numerosi bonus e crediti di imposta previsti dalla legge, che consentono di ottenere più facilmente liquidità in tempi ridotti).

Nuovo schema per la cessione di crediti fittizi

Profilo soggettivo. Imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti: 

- di recente costituzione o che si riprendono la loro operatività a seguito di inattività;

- con forme giuridiche flessibili e semplificate (per gli adempimenti previsti in fase costitutiva e sotto il profilo strutturale o gestionale);

- che hanno denunciato l'inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione;

 - prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva;

 - con frequenti variazioni nella compagine proprietaria e/o amministrativa, o della sede sociale; 

- che cessano improvvisamente, anche a breve distanza temporale dalla costituzione, e sono poste in liquidazione, specie dopo aver preso parte a contratti di cessione di crediti fiscali;

- gestite da probabili prestanome (tra i possibili indici rivelatori: la mancanza di competenze e conoscenze richieste in relazione al tipo di attività; la discordanza delle dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, lo status lavorativo/reddituale; eventuali difficoltà di comprensione della lingua italiana, ecc.), o i cui soci o amministratori hanno un dubbio profilo reputazionale per precedenti penali, o risultano irreperibili o nullatenenti. 

E, ancora, imprese:

 - costituitesi nella medesima giornata, con atti notarili aventi il medesimo contenuto, con sedi legali coincidenti, coinvolte in più operazioni di cessione e con crediti di importi rilevanti;

 - che si avvalgono di professionisti coinvolti in procedimenti disciplinari e/o penali o di società di consulenza, anche di recente costituzione o sprovviste di adeguate competenze tecniche, che offrono assistenza full service rispetto alla stipula dei contratti di cessione o di accollo, compreso il procacciamento delle controparti e l'esecuzione degli adempimenti strumentali o connessi ai predetti contratti (apposizione di visti di conformità e/o rilascio di certificazioni, ove previste);

- titolari di crediti fiscali di entità rilevante, non coerenti con il tipo di attività esercitata, con la struttura organizzativa e/o con i valori patrimoniali e/o reddituali delle stesse;

- coinvolte nella cessione di crediti fiscali o nell'accollo di debiti tributari, la cui partita IVA risulta cessata ovvero la cui partita IVA non risulta inclusa nell'archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (VIES).

Profilo oggettivo. Imprese caratterizzate da:

- movimentazione costituita da accrediti di bonifici di importo ingente;

- rapporti alimentati in via esclusiva o prevalente dal corrispettivo della cessione di crediti fiscali; 

- stipula di ripetuti contratti di cessione di crediti fiscali o di rami d'azienda;

- apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito a opera di un professionista diverso da colui che si occupa di trasmettere il modello dichiarativo; 

- presentazione di plurime dichiarazioni fiscali, correttive o integrative, relative al medesimo periodo d'imposta;

- ricorrenza del medesimo professionista in più operazioni di cessione di crediti o accollo di debiti riferiti a soggetti diversi e/o nei relativi adempimenti connessi o strumentali (tenuta delle scritture contabili, presentazione delle dichiarazioni fiscali, trasmissione delle deleghe di pagamento F24, apposizione di visti di conformità e/o rilascio di certificazioni);

- avvicendamento di professionisti diversi nella gestione degli adempimenti connessi o strumentali alla stipula da parte dello stesso soggetto di atti di cessione o di accollo (tenuta delle scritture contabili, presentazione delle dichiarazioni fiscali, apposizione di visti di conformità e/o rilascio di certificazioni);

- prezzo di cessione del credito fiscale notevolmente inferiore al valore nominale del credito stesso;

modalità di regolamento della cessione particolarmente vantaggiose per la società acquirente;

- commissioni ricevute da soggetti coinvolti in operazioni di accollo per importi apparentemente sproporzionati;

- omissione degli adempimenti prescritti dalla normativa che disciplina la cedibilità dei crediti fiscali, così da porre ostacolo all'attivazione di specifici controlli dell'Amministrazione finanziaria.

G.R.A.L.E.

Via Mazzocchi, 68
Palazzo Melzi
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

C.so Umberto I, 34
80138 Napoli

 

Iscriviti alla Newsletter
Ricevi i nostri aggiornamenti
Iscriviti tramite Facebook
... oppure inserisci i tuoi dati:
L'indirizzo al quale desideri ricevere le newsletter.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali (Regolamento 2016/679 - GDPR e d.lgs. n.196 del 30/6/2003)  Privacy