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Le novità legislative nella lotta alla criminalità finanziaria

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Le novità legislative nella lotta alla criminalità finanziaria

   

13 settembre 2021

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I diritti delle immagini appartengono ai rispettivi proprietari (che saremo lieti di indicare in caso di richiesta).

L’estate ha rappresentato una stagione di continuo fermento in tema di normativa antiriciclaggio. Per adeguarsi alle nuove sfide legate all’innovazione tecnologica (si pensi alle valute virtuali), alla maggiore integrazione dei flussi finanziari nel mercato unico e alla natura globale delle organizzazioni terroristiche, la Commissione europea sembra andare sempre di più in direzione delle disposizioni contenute nella normativa americana di settore. L’Italia, dal canto suo, cerca di rispondere all’esigenza di una più coerente ed esaustiva disciplina.

Armonizzare. Lo scorso 20 luglio la Commissione UE ha presentato un’ambiziosa proposta per la complessiva riforma del sistema antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo dell’Unione (AML/CFT). L’obiettivo perseguito, ça va sans dire, è quello di realizzare un livello minimo di armonizzazione delle norme penali previste dai singoli Stati membri in materia di riciclaggio, sia sul piano della tipizzazione delle condotte, che su quello del trattamento sanzionatorio.

Con due nuovi regolamenti, la c.d. "sesta direttiva AML" e la revisione del regolamento sulle informazioni che accompagnano il trasferimento dei fondi, potrà completarsi (probabilmente entro il 2022) il percorso legislativo iniziato il 10 giugno 1991 – con l’emanazione della Direttiva (UE) 91/308/CEE, la c.d. “prima direttiva” – nel campo del contrasto al denaro di provenienza illecita. Tale pacchetto normativo, entro il quale si inserisce anche la proposta di creare una nuova autorità europea per la lotta al riciclaggio di denaro, contribuirà a creare un quadro molto più coerente per agevolare la conformità dei vari operatori soggetti alle norme AML/CFT, in particolare quelli che operano a livello transfrontaliero.

Crypto-assetsLa Commissione europea ha posto in pubblica consultazione, fino al 28 ottobre 2021, una proposta di Regolamento con riferimento alla tracciabilità dei trasferimenti di crypto-assets: non rientrando nel campo di applicazione della normativa vigente, i detentori di tali beni sono infatti attualmente esposti al rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Attraverso i trasferimenti di crypto-assets, i flussi di denaro illecito possono minare l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario, minacciando il mercato interno dell’Unione nonché lo sviluppo internazionale di tale mercato.

E in Italia? Il Financial Crime News – FCN ha recentemente integrato il suo Threat Assessment per l’Italia con un Country Financial Crime Dashboard in cui l’Italia risulta essere al 35° posto su 100 (il 6° più alto tra i paesi del G20) per minaccia di riciclaggio, e al 73° posto su 100 (3 ° migliore tra i paesi del G20) per risposta a tale minaccia, con un rischio complessivo valutato a 54/100 (per un'analisi della Dashboard si rinvia a "Il sistema antiriciclaggio italiano secondo l’analisi di FCN").

Le principali novità. Sono attualmente all’esame della Camera due schemi di decreto legislativo, approvati in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri: l’Atto Governo n. 286, che intende dare attuazione alla Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, la quale stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio; e l’Atto Governo n. 271, che darà attuazione alla Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI.

La necessità di adeguamento alla direttiva (UE) 2018/1673 si impone soprattutto alla luce della avvenuta comunicazione, da parte della Commissione Europea, dell’avvio nei confronti della Repubblica Italiana di una procedura di infrazione ex articolo 258 T.F.U.E.  (procedura n. 2021/0055) per il mancato recepimento della direttiva predetta (il termine finale di recepimento, si ricorda, era stato fissato al 3 dicembre 2020).

La principale novità riguarda l’ampliamento dei reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego (art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001), ricomprendendo le contravvenzioni (punite con l’arresto superiore nel massimo a 1 anno o nel minimo a 6 mesi) e, nel caso del riciclaggio e dell’autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

Tale modifica avrà particolare rilevanza in quanto inciderà in maniera indiretta sulla possibile responsabilità degli enti, ampliando l’ambito di operatività delle fattispecie summenzionate. Verrà inoltre introdotto un nuovo art. 25-octies.1, finalizzato a sanzionare l’ente nel cui interesse o vantaggio sia commesso il delitto di cui all’art. 493-ter c.p., contestualmente modificato in indebito utilizzo e falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, con la previsione di una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e di interdittive ex art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001. Potranno poi essere ascritti all’ente anche i delitti di cui all’art. 493-quater c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e all’art. 640-ter comma 2 c.p. (frode informatica, se produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale): in questo caso è prevista la sola sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Ulteriore novità attiene il delitto di ricettazione: la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto inciderà sul quantum della diminuzione a seconda della tipologia di reato presupposto (delitto o contravvenzione). All’interno dell’art. 648 c.p.  viene inoltre inserita una circostanza aggravante per l’ipotesi in cui il fatto sia commesso nell’esercizio di un’attività professionale, in conformità al disposto di cui all’art. 6 della direttiva (UE) 2018/16731.

Inoltre, per meglio garantire l’omogeneità e la proporzionalità del trattamento sanzionatorio relativo ai delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, è stata prevista una circostanza attenuante comune in sostituzione di quella a efficacia speciale (attualmente prevista dall’art. 648-ter.l., comma 2 c.p.), e destinata a trovare applicazione nell’ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

 

 

1 L’art. 6., par. 1 stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, in relazione ai reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all’articolo 4, le circostanze al suo interno elencate siano considerate aggravanti (es.: se l’autore del reato è un soggetto obbligato ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849, e che ha commesso il reato nell’esercizio della sua attività professionale).

G.R.A.L.E.

Via Mazzocchi, 68
Palazzo Melzi
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

C.so Umberto I, 34
80138 Napoli

 

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